Il nuovo decreto legge sulla casa amplia e inasprisce i limiti ad alcuni acquisti speculativi, dopo che il Congresso ha respinto una versione precedente. Pubblicato nel BOE, entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, secondo le ricostruzioni consultate. La sua continuità, tuttavia, non è assicurata: dovrà essere convalidato dalla Deputazione permanente del Congresso, che esercita le funzioni parlamentari durante lo scioglimento delle Cortes.
La votazione in questo organo ha una composizione diversa rispetto a quella dell’aula che ha respinto il testo precedente. El Triangle segnala che il Governo potrebbe ottenere i consensi necessari senza i voti di Junts. Si tratta di una possibilità politica, non di una convalida già approvata.
Quali operazioni rientrano nel limite
La nuova versione mantiene la restrizione all’acquisto di abitazioni a un corrispettivo inferiore al 70% del loro valore di stima e la proroga fino al 31 dicembre 2030. La misura, che nel testo precedente era stata prevista per un periodo più breve, si estende anche a determinate persone giuridiche considerate grandi proprietarie ai sensi della legislazione statale sulla casa, nonché a entità appartenenti al loro gruppo o che agiscono per loro conto. La Vanguardia indica in più di dieci immobili la soglia rilevante per le imprese cui si riferisce la norma.
Il decreto include inoltre le aste tra le operazioni contemplate. Pertanto, non stabilisce un divieto generale di acquistare un’abitazione al di sotto di tale percentuale: limita gli acquisti che rientrano nelle fattispecie definite dalla norma. Secondo El Triangle e La Vanguardia, dal testo scompare inoltre l’espressione «fondi avvoltoio», presente nella versione precedente.
Modifiche alle compensazioni per gli sfratti
La nuova formulazione modifica anche le compensazioni legate ad alcune sospensioni degli sfratti. Civio spiega che le spese processuali vengono aggiunte tra i costi che possono essere compensati nei casi previsti. La Vanguardia aggiunge che, nel caso di enervazione straordinaria descritto dalla sua ricostruzione, lo Stato continuerebbe a sostenere l’indennizzo, ma il pagamento spetterebbe alla comunità autonoma. In caso di ritardo maturerebbero interessi; il termine previsto per il pagamento può incidere sulla durata della sospensione.
Queste disposizioni non comportano che ogni sospensione dia luogo a una compensazione: la loro applicazione dipende dalle fattispecie contemplate dal decreto. Le ricostruzioni disponibili non specificano qui tutte le condizioni necessarie per ciascun caso.
Altre novità della norma
Civio individua altre misure incluse in questa versione: 400 milioni di euro aggiuntivi per il Fondo per l’edilizia abitativa a impatto sociale e nuovi obblighi di trasparenza negli annunci di affitto. Questi dovranno indicare, tra gli altri aspetti, se il locatore è un grande proprietario e quali limiti si applicano al canone; secondo la ricostruzione, la pubblicazione del prezzo di riferimento dell’indice statale è richiesta nelle zone soggette a tensione abitativa.
L’entrata in vigore e la convalida sono tappe distinte. La prima consente al decreto di iniziare ad applicarsi dalla data indicata; la seconda determinerà se resterà in vigore. Fino alla votazione della Deputazione permanente, la permanenza di queste misure non deve essere data per certa.