Il decreto-legge sulla casa pubblicato nel BOE il 7 ottobre introduce misure contro determinati sfratti di persone vulnerabili. Tra queste figura un meccanismo per evitare gli sfratti per morosità quando l’amministrazione competente non fornisce un’alternativa abitativa: durante la sospensione del procedimento, dovrà farsi carico delle somme necessarie per impedire lo sfratto mediante il pagamento degli importi dovuti, mantenendo così in vigore il contratto.
Il Consiglio dei ministri ha approvato la norma il 6 ottobre e, secondo le informazioni pubblicate da La Moncloa, è entrata in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Tuttavia, la sua convalida da parte della Deputazione permanente del Congresso è ancora in sospeso. Pertanto, la norma è stata pubblicata ed è in vigore, ma la sua continuità dipende da questo passaggio parlamentare.
Cosa deve fare l’amministrazione se non offre un’alternativa
Nei procedimenti di sfratto per morosità rientranti in questo meccanismo, se la comunità autonoma competente in materia di alloggi non fornisce un’alternativa abitativa, deve impedire lo sfratto pagando le somme dovute entro due mesi. La norma stabilisce che durante tale periodo il procedimento giudiziario resta sospeso.
Impedire lo sfratto significa pagare le somme necessarie a tal fine. Se l’amministrazione lo fa, il procedimento termina e il contratto prosegue. Se non interviene entro due mesi, la sospensione resta in vigore finché non adempie a tale obbligo, secondo quanto spiegato ufficialmente dal governo.
Il decreto prevede inoltre che, nelle sospensioni disposte in altri casi, l’amministrazione competente si faccia carico delle spese necessarie a compensare il ricorrente quando si tratta di una persona fisica o di una persona giuridica che si dedica alla locazione abituale a prezzi accessibili. La compensazione può includere, al massimo, il canone non percepito, le utenze non pagate e le spese processuali.
Tutela subordinata a condizioni, non divieto generale
La norma non impedisce tutti gli sfratti né concede una sospensione automatica a qualunque inquilino. Le misure descritte si applicano in casi determinati, legati alla vulnerabilità e alla mancanza di un’alternativa abitativa; in alcuni casi, spetta al tribunale sospendere il procedimento dopo aver accertato tali condizioni.
Sono previste anche eccezioni. Le informazioni ufficiali indicano che il procedimento non sarà sospeso se il proprietario dimostra di trovarsi in una situazione di vulnerabilità e di avere due o meno abitazioni. La sospensione prevista fino al 31 dicembre 2030 riguarda determinati scenari disciplinati dal decreto, non una sospensione generale degli sfratti.
Per le imprese, la distinzione è importante: gli obblighi di pagamento ricadono sull’amministrazione competente e non sono presentati come una remissione del debito dell’inquilino. La portata concreta dipende dal caso previsto dalla legge, dall’accertamento della vulnerabilità e dalla decisione giudiziaria pertinente.