Il Governo colombiano ha eliminato il limite globale del 30% che restringeva gli investimenti dei fondi pensione obbligatori in attivi esteri. La decisione è stata stabilita con il Decreto 1490 del 6 ottobre 2026, che modifica il regime previsto dal Decreto 2555 del 2010 e abroga le disposizioni introdotte dal Decreto 0369 del 2026.
Con questa modifica, le amministratrici dei fondi pensione (AFP) non sono più soggette a quel tetto generale basato sulla localizzazione geografica. L’abrogazione rende inoltre inefficace l’obbligo di presentare alla Superintendencia Financiera un piano di adeguamento graduale per rispettarlo.
Cosa cambia e cosa rimane
Il limite era stato fissato nell’aprile 2026 e prevedeva una transizione per ridurre progressivamente l’esposizione dei fondi agli attivi internazionali, fino a raggiungere il 30% nell’arco di cinque anni. Il Decreto 1490 elimina questo requisito uniforme, ma non autorizza le AFP a investire senza restrizioni.
Restano in vigore i limiti specifici applicabili ai diversi investimenti, insieme agli standard prudenziali e agli obblighi di gestione integrale dei rischi. La modifica amplia quindi il margine per decidere la composizione geografica dei portafogli, ma non abolisce gli altri controlli previsti dal regime degli investimenti pensionistici.
Diversificazione: l’argomento del Governo
Il Ministero delle Finanze sostiene che l’eliminazione del tetto consentirà alle decisioni di investimento di basarsi principalmente su criteri di rendimento, rischio, liquidità e diversificazione, oltre che sulle caratteristiche di ciascun fondo. Secondo la valutazione tecnica citata dal Governo, un limite uguale per tutti i portafogli poteva restringere le alternative di investimento e rendere più difficile l’applicazione del sistema multifondo.
Il ministro delle Finanze, Miguel Gómez, ha dichiarato che la decisione mira a proteggere i risparmi dei lavoratori. Ha inoltre sostenuto che una restrizione agli investimenti esteri poteva ridurre le possibilità di diversificazione e incidere sul rendimento. Queste affermazioni esprimono la posizione del Governo: l’emanazione del decreto amplia le opzioni consentite, ma non garantisce rendimenti più elevati né determina, da sola, come cambieranno i portafogli.
L’abrogazione modifica dunque una regola geografica generale, non i criteri che le AFP devono considerare nella gestione delle risorse pensionistiche. La composizione effettiva degli investimenti continuerà a essere soggetta alle norme vigenti e alle decisioni di ciascuna amministratrice entro tali limiti.